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2 - INFORMATIVA COVID-19: NUOVE DISPOSIZIONI 08-03-2020

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in data 08/03/2020 ha firmato il nuovo Decreto sulle misure urgenti di contenimento del Coronavirus. 

L’atto deriva dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico ed è adottato d’intesa con i ministri competenti e sentite le Regioni. 

Elimina le precedenti zone rosse, e cioè i Comuni focolaio dell’epidemia della Lombardia e del Veneto, e suddivide il Paese sostanzialmente in due aree.

La prima, per la quale sono previste misure più restrittive a causa della maggiore diffusione del virus, comprende la Lombardia e le province emiliano-romagnole di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Rimini, oltre a quelle di Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli in Piemonte e Padova, Treviso, Venezia in Veneto.

Altre misure di contenimento del contagio valgono invece su tutto il territorio nazionale, e quindi sulle altre province dell’Emilia-Romagna: Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena

Le misure contenute nel decreto sono valide da oggi, 8 marzo, al prossimo 3 aprile

Nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, la sospensione di nidi, scuole e Università rimane invece in vigore fino al 15 marzo

Libertà di spostamento per lavoratori e merci 

In merito a una delle misure più importanti, e cioè evitare gli spostamenti di persone nelle aree oggetto delle misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, il Governo, durante una videoconferenza con le Regioni nel pomeriggio, ha chiarito in modo inequivocabile come non esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci ne' all’interno del Paese ne' tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, potrà farlo. E’ quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute e non presenti sintomi ne' debba rispettare il periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, con l'Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19
Ordina

  1. Le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettere b, q, e s del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutto il territorio della Regione Emilia Romagna a partire dalla data del 9 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020;
  2. Al fine di prevenire ancor più efficacemente il rischio di contagio nella popolazione anziana e dei disabili, è disposta la sospensione dell’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri sociooccupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità
  3. Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro

PRINCIPALI DISPOSIZIONI VALIDE PER LE PROVINCE BOLOGNA FERRARA FORLÌ-CESENA RAVENNA – VALGONO LE MISURE PREVISTE PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

  • Sospese palestre, piscina, centri sportivi
  • Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese nell’intero territorio regionale, sulla base dell’ordinanza del presidente Bonaccini.
  • Sospesa la convegnistica
  • Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Inoltre, è spostata a una data successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale.
  • Sospesi pub, sale giochi, discoteche
  • Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
  • Lavoro agile
  • La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalle normative. Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
  • Raccomandate ferie o congedi
  • Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI VALIDE PER LE PROVINCE DI PIACENZA PARMA REGGIO EMILIA MODENA RIMINI

Evitare gli spostamenti, sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

  • esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute.

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche
E’ sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.
Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e punti vendita generi alimentari)
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il
gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la sospensione dell'attività in caso di violazione.
Sospese palestre, piscina, centri sportivi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Queste attività, alle quali si aggiungono i centri diurni, vengono sospese anche nelle altre province, sulla base dell’ordinanza del presidente Bonaccini.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
Ricorso a ferie e congedo
Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per l’applicazione del lavoro agile.

SANZIONI
Il mancato rispetto delle disposizioni del decreto è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, come previsto dal decreto legge del 23 febbraio scorso, ossia con l'arresto fino a 3 mesi e fino a 206,00 € di ammenda, con relativa sospensione dell'attività.

Si ricordano le disposizioni già precedentemente comunicate:

Nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare nelle aree di accesso delle strutture del Servizio Sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, è richiesto di

  • Mettere a disposizione soluzioni disinfettanti a clienti/utenti
  • Apporre cartello che informi il cliente/utente circa l'obbligo di mantenere 1 metro di distanza dalle altre persone (allegato)
  • Disporre la sala e regolamentare l'afflusso in modo da rispettare  le distanze

Per maggiori approfondimenti che vi cosigliamo vivamente di leggere:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA ROMAGNA 8 marzo 2020
  • MISURE IN VIGORE DALL’8 MARZO AL 3 APRILE NELLE PROVINCE DI PIACENZA PARMA REGGIO EMILIA MODENA RIMINI
  • NELLE ALTRE PROVINCE – BOLOGNA FERRARA FORLÌ-CESENA RAVENNA – VALGONO LE MISURE PREVISTE PER L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su:
Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Regione Emila Romagna: www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/coronavirus-il-decreto-del-governo-le-misure-in-vigore-in-emilia-romagna
Numero di pubblica utilità dall’Italia: 1500

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