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Nuovo regolamento 1169/2011 sull’etichettatura degli Alimenti

01/06/2020
Nuovo regolamento 1169/2011 sull’etichettatura degli Alimenti

Dopo quasi quattro anni di dibattiti tra la Commissione Europea, il Parlamento ed il Consiglio, a fine 2011 è stato emanato il nuovo regolamento UE sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. Il nuovo regolamento introduce alcune importanti novità APPLICATIVE DAL 13 DICEMBRE 2014

Quali sono le novità?

Le principali novità del Reg.1169/11 sono le seguenti:

– Le diciture devono essere visibili, infatti è previsto un carattere tipografico minimo di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole).

– Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore), che facciano li risaltare tra gli altri ingredienti

– La data di scadenza deve essere riportata obbligatoriamente anche sulle confezioni  preconfezionate all’interno del prodotto

– Le diciture obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

– Gli alimenti confezionati devono avere una TABELLA NUTRIZIONALE (obbligatoria del 13 dicembre 2016) con 7 elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri e sale) riferiti a 100g o 100ml di prodotto, che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione.

– Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2 è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro…”) o data di scadenza (“da consumarsi entro…”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.

– La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici surgelati o congelati non lavorati, devono indicare  il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
– Un alimento congelato/surgelato venduto scongelato deve riportare sull’etichetta la parola “scongelato

– La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti della pesca venduti come filetti, fette, o porzioni che sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% devono indicare la presenza sull’etichetta

– Per cio’ che riguarda PAESE D’ORIGINE o il LUOGO DI PROVENIENZA, (dall’aprile del 2015)per suini, pollame, ovini e caprini sarà obbligatorio indicare il Paese dove gli animali sono stati allevati e macellati, mentre continuerà a non essere obbligatoria l’indicazione del luogo di nascita

– La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca proposti come una fetta o un filetto ma composti da diversi pezzetti uniti con additivi o enzimi devono specificare che il prodotto è ottenuto dalla combinazione di più pezzi (per esempio: carne separata meccanicamente)

– I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile

– La scritta “oli e grassi vegetali” deve essere abbinata all’indicazione del tipo di oli o grassi utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”

– L’acqua aggiunta in quantitativo superiore al 5% nel prodotto finito deve essere dichiarata in etichetta.

– Caffeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di150 mg/l devono riportare sull’etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003) l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”

E’ importantissimo che tutte le Ditte interessate si regolarizzino al fine di rispettare la NUOVA NORMATIVA.

Per questo motivo il consiglio è quello di rivolgerVi ai vostri consulenti di fiducia per avere degli ALLEATI che possano supportarVi in modo PROFESSIONALE, PUNTUALE E PRECISO nella vostra attività.